Leader+


Comunità
Europea

 

testi Federica Ferretti

 


 

"ASSOCIAZIONE VALLE UMBRA"
"G.A.L."

Articolo 1

• Denominazione e sede
è costituita, ai sensi degli artt. 36 e segg del C.C.,
l'Associazione non riconosciuta denominata
"ASSOCIAZIONE VALLE UMBRA - G.A.L.".
L'Associazione ha sede in Foligno Via Cesare Agostini 5.
L'assemblea, nei modi e nelle forme di legge,
potrà istituire sedi secondarie anche altrove.

Articolo 2

Durata
La durata dell'Associazione è fissata sino al 31 Dicembre 2010;
essa potrà essere prorogata, ovvero soppressa,
prima di tale data con delibera dell'Assemblea.

Articolo 3

Funzioni
L'associazione non ha scopo di lucro ed è costituita,
in via prioritaria, per l'attuazione di un Progetto Pilota
finalizzato a costituire un gruppo di Azione locale,
così come previsto dai programmi comunitari,
ed in particolare dal Programma Leader, il cui ambito di operatività
ricade nelle aree di cui al Reg. CEE n. 2052/88 Ob. 5/b.
L'Associazione assume fin d'ora a tutti gli effetti il ruolo, le funzioni,
gli obblighi e le responsabilità di Gruppo di Azione Locale.

L'associazione opera nell'ambito del territorio dei comuni
di Assisi, Gubbio, Massa Martana, Nocera Umbra,
Valfabbrica, Bevagna, Campello sul Clitunno, Castel Ritaldi, Foligno, Giano dell'Umbria, Gualdo Cattaneo, Montefalco, Spello, Trevi, Valtopina.
Con delibera del Consiglio Direttivo possono essere iscritti soggetti
pubblici e privati operanti in tutto il territorio nazionale e regionale.

Articolo 4

Scopi
L'Associazione intende far fronte ai problemi dello sviluppo economico locale,
alle attese di nuove occasioni di investimento da parte degli operatori
pubblici e dei soggetti privati, alla necessità di creare
nuove forme di impiego dei fattori produttivi, a cominciare dal capitale umano,
tutto ciò in armonia con gli obiettivi della Comunità Europea e coerentemente
con i piani di sviluppo regionali, provinciali e locali.
Sul piano operativo l'Associazione interviene nei settori dell'agricoltura,
dell'artigianato e della piccola impresa, del turismo, della cultura e del terziario.
In particolare le misure di intervento si propongono lo scopo di creare,
sviluppare e sostenere nuova occupazione e imprenditorialità
nei settori sopra richiamati.
L'associazione si propone in particolare l'obiettivo di animare,
sostenere ed incentivare lo sviluppo rurale (visto nel suo insieme di attività agricole, agrituristiche, artigianali, culturali e di servizio) tramite i seguenti interventi di:
1) - promozione e valutazione per il restauro di immobili rustici
e loro finalizzazione economica nel contesto delle attività dell'Associazione;
2) - programmazione e pianificazione aziendale per linee di prodotti
e/o processi allo scopo di migliorare la qualità dell'offerta di prodotti e servizi locali;
3) - valorizzazione del patrimonio, storico-artistico-ambientale,
nonché di quello riferito all'archeologia industriale, previo interventi di promozione turistico-culturali e secondo un approccio a "filiera": arte/turismo/territorio;
4) - promozione e assistenza tecnica a produttori e manufatti tipici e
annesse azioni di supporto di ordine qualitativo e manutentivo;
5) - promozione e realizzazione di studi , ricerche e di attività formativa,
quest'ultime rivolte agli operatori economici e ai giovani
particolarmente orientati ad avviare nuove iniziative d'impresa;
6) - fornitura di servizi di consulenza direzionale, cui provvede un team
di almeno tre professionisti, i quali vengono nominati dal Consiglio direttivo;
7) - creazione e sviluppo di collegamenti informatici e telematici tra gli
Associati e tra questi e l'esterno;
8) - realizzare tutte le operazioni contabili e finanziarie, mobiliari e immobiliari,
inerenti l'oggetto sociale.
In particolare l'Associazione potrà gestire i fondi comunitari e
nazionali destinati a finanziare i vari programmi, ed in specie il Programma Leader, divenendo gestore della quota di sovvenzione globale;
9) - assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma,
in Imprese, Enti, Associazioni, consorzi etc., svolgenti attività analoga, affine o comunque connessa all'oggetto sociale

Articolo 5

Soci
Il numero dei soci è illimitato.
I soci hanno diritto a partecipare a tutte le iniziative promosse dall'Associazione.
La quota di partecipazione per ogni socio è stabilita in Lire 1.000.000 (unmilione) e può essere rinnovata di anno in anno con delibera dell'Assemblea.
Possono far parte all'Associazione imprese singole, in forma associata e/o consorziata, cooperative, società artigiane, industriali, finanziarie e del credito, Enti Pubblici, e loro organismi strumentali, operanti nell'ambito territoriale
previsto dall'art. 3, salvo deroghe da concedersi caso per caso dal consiglio Direttivo.
Le imprese e gli Enti che fanno richiesta di adesione all'Associazione
devono inoltrare istanza, sottoscritta dal legale rappresentante,
al consiglio Direttivo, il quale decide con voto unanime prendendo
in considerazione la compatibilità esistente tra l'attività del richiedente e
le finalità e i piani operativi dell'associazione.
L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta
per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.
Successivamente alla domanda di adesione i Soci si impegnano a
1- comunicare l'elenco dei terreni, nonché l'attività, le produzioni, i servizi della propria Azienda/Ente e l'ambito di interesse dell'Associazione nel quale essa/esso opera (agricoltura, agriturismo, servizi, artigianato, piccola impresa);
2- versare la quota di adesione.
La quota non è trasmissibile, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, fermo restando nell'avente causa il possesso dei requisiti previsti dall'art. 5 per la partecipazione all'Associazione.
La qualità di socio si perde per:
- recesso;
- decesso;
- per esclusione motivata, che viene comunicata con delibera scritta dal Consiglio direttivo al Socio che svolge attività contrarie alle finalità dell'Associazione.
L'interessato ha facoltà di ricorrere al giudizio del Collegio dei Probiviri.
Il socio può in qualsiasi momento comunicare, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, la sua volontà di recedere dall'Associazione.
Tale recesso ha efficacia dall'inizio del secondo mese successivo al ricevimento
della comunicazione di recesso, fatti salvi gli impegni assunti
nella sua qualità di socio.

Articolo 6

Organi sociali
Organi dell'Associazione sono:
- l'Assemblea Generale dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Collegio dei Revisori dei Conti;
- il Collegio dei Probiviri

Articolo 7

L'Assemblea Generale dei Soci
L'Assemblea Generale è costituita da tutti i Soci che risultano iscritti
da almeno tre mesi all'Associazione e viene convocata una volta all'anno,
entro quattro mesi alla chiusura dell'esercizio sociale, e ogni qualvolta
il Consiglio direttivo lo riterrà utile e/o quando ne sia fatta richiesta
da almeno 1/5 (un quinto) dei Soci aventi diritto al voto.
A ciascun socio è attribuito un voto. Nessun socio può portare
oltre al proprio voto, più di due deleghe.
L'Assemblea generale è convocata dal Presidente a mezzo lettera raccomandata
(a mezzo telegramma in casi di urgenza) e contiene l'indicazione e l'elenco delle materie da trattare.

Della convocazione dell'assemblea è data pubblicità mediante affissione dell'avviso agli Albi Pretori dei Comuni dell'area G.A.L..
Nella stessa forma è data pubblicità alle deliberazioni di approvazione
del bilancio preventivo e del conto consuntivo.
L'Assemblea Generale è presieduta dal Presidente ed è validamente costituita,
in prima convocazione, con la presenza della maggioranza dei Soci e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti e
delibera a maggioranza semplice tranne in caso di:
- scioglimento dell'Associazione;
- modifiche statutarie;
per i quali è necessaria la maggioranza dei due terzi dei presenti
anche in seconda convocazione.
Compiti dell'Assemblea Generale sono:
1- deliberare, su relazione del Presidente, circa l'andamento ed
i programmi di attività dell'Associazione;
2- procedere all'elezione del Consiglio Direttivo, fissandone anche gli emolumenti;
3- deliberare a maggioranza assoluta circa il conto consuntivo
ed il bilancio preventivo predisposti dal Consiglio Direttivo e stabilire la quota annuale a carico dei Soci, nonché i termini di versamento.
Le deliberazioni dell'Assemblea Generale sono fatte risultare
da un verbale firmato dal Presidente e dal Segretario verbalizzante
nominato per l'occasione dall'assemblea..
Articolo 7 Bis
1- Gli esercizi dell'Associazione chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Per ogni esercizio è predisposto un bilancio preventivo e un bilancio consuntivo.
2- Entro il 28 febbraio di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente da sottoporre all'approvazione dell'assemblea entro il 30 aprile di ciascun anno.
3- Entro il 30 settembre di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio preventivo del successivo esercizio da sottoporre all'approvazione dell'assemblea entro il 30 novembre di ciascun anno.
4- I bilanci debbono restare depositati presso la sede dell'Associazione nei 15 (quindici) giorni che precedono l'assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura.
La richiesta di copie è soddisfatta dall'Associzione a spese del richiedente.

Articolo 8

Il Consiglio Direttivo
il Consiglio Direttivo è composto, compreso il Presidente e, se nominato,
il Vice Presidente, da tre a cinque membri.
I Consiglieri vengono eletti dall'Assemblea generale dei Soci e
durano in carica un biennio e sono rieleggibili.
Il Consiglio Direttivo in particolare:
1)- elegge il Presidente scegliendolo tra i Soci imprenditori;
2)- formula annualmente il conto consuntivo ed il bilancio preventivo;
3)- delibera circa l'ammissione, il recesso, la decadenza o l'esclusione dei soci;
4)- sottopone all'approvazione dell'Assemblea Generale
le eventuali modifiche al presente Statuto;
5)- procede all'assunzione di eventuali dipendenti, determinandone la retribuzione;
6)- nomina i rappresentanti del G.A.L., relativamente all'attuazione
del Progetto Leader, che parteciperanno alle operazioni di controllo e
di collaudo svolte dalla Amministrazione Nazionale.
Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga
necessario o comunque almeno una volta al mese.
Il Consigliere, che senza giustificato motivo, manca a più di tre sedute consecutive,
è considerato dimissionario e sarà sostituito con un Socio individuato dal Consiglio Direttivo la cui nomina sarà sottoposta a ratifica dell'Assemblea Generale
nella sua prima convocazione.
Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono valide con la maggioranza
dei 2/3 (due terzi) dei suoi membri.
Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente e, in sua assenza, dal Vice Presidente, se nominato, ovvero dal Consigliere più anziano di età.

Articolo 9

• Il Presidente
Il Presidente ha la rappresentanza legale della Associazione
nei confronti dei terzi ed in giudizio e cura l'esecuzione dei deliberati
dell'Assemblea Generale e del consiglio Direttivo.
In particolare il Presidente ha il potere di:
1)- esigere importi a qualsiasi titolo dovuti sia da privati che da Enti Pubblici, rilasciandone apposita quietanza; in particolare potrà firmare, in nome e per conto dell'Associazione su delibera del Consiglio direttivo, atti di costituzione di garanzia, anche fidejussorie, che venissero richieste da CEE,
Stato o Regione nell'ambito del finanziamento dei vari programmi ed
in specie per l'attuazione del Programma Leader;
2)- svolgere ogni altra attività nell'ambito dei poteri conferitigli
dall'Assemblea Generale dei Soci.

Articolo 10

Il Collegio dei Revisori dei Conti
1- Il Collegio dei Revisori dei Conti si compone di tre membri effettivi e
di due supplenti (questi ultimi subentreranno in ogni caso di
cessazione di un membro effettivo).
2- L'incarico di Revisore dei Conti è incompatibile con la carica di Consigliere.
3- Per la durata in carica, la rieleggibilità e il compenso valgono le norme
dettate nel presente Statuto per i membri del Consiglio Direttivo.
4- I Revisori dei Conti curano la tenuta del Libro delle Adunanze
dei Revisori dei Conti, partecipano di diritto alle adunanze dell'Assemblea e,
senza diritto di voto, a quelle del Consiglio Direttivo, con facoltà di parola ma senza diritto di voto, verificano la regolare tenuta della contabilità dell'associazione e dei relativi libri, danno parere sui bilanci.

Articolo 11

Collegi dei Probiviri
il collegio dei Probiviri è composto da tre membri scelti dal consiglio direttivo
tra persone non socie dell'Associazione.
La funzione di proboviro è incompatibile con ogni incarico dell'Associazione.
Il collegio dei Probiviri:
- giudica sull'appello del socio contro l'esclusione di cui
al precedente articolo 5;
- giudica ex bono et aequo, senza formalità, sulle controversie che
dovessero insorgere tra i soci, tra questi e l'Associazione relativamente all'applicazione del presente Statuto e del Regolamento;
- presta il proprio parere, se richiesto dal Consiglio direttivo, per questioni interpretative inerenti lo Statuto ed i regolamenti e riguardo
le scritture contabili dell'Associazione.
Al Collegio dei Probiviri, per quanto compatibili, si applicano le disposizioni previste per il Consiglio Direttivo.

Articolo 12

Fondo Comune
Il Fondo Comune dell'Associazione è costituito dalle quote Sociali e da tutte le eventuali sopravvenienze attive, da ogni contributo di enti privati e pubblici e da quanto altro (beni mobili ed immobili) posseduto dall'Associazione.

Articolo 13

• Esercizio Sociale
L'esercizio sociale va dal 1 Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio, il Consiglio Direttivo provvede alla redazione del Bilancio secondo oculati criteri di amministrazione e prudenza.
Eventuali residui attivi saranno destinati al fondo speciale per lo sviluppo della cultura d'impresa nei giovani e annesse attività formative e di ricerca.

Articolo 13 Bis

All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque determinati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Articolo 13 Ter

In caso di scioglimento, per qualunque causa, l'Associazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre associazioni con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art.3, comma 19°, della Legge 23 dicembre 1996 n. 662, e salvo diversa destinazione.

Articolo 14

Regolamento
Il funzionamento tecnico amministrativo dell'associazione e le applicazioni delle sanzioni nei confronti die soci, saranno disciplinati da un Regolamento interno da compilarsi dal Consiglio Direttivo e da approvare dall'Assemblea generale.

Articolo 15

Clausola Arbitrale
Ogni controversia inerente allo Statuto ed ai Regolamenti tra i soci,
tra questi e l'associazione, tra gli organi dell'Associazione, è rimessa al giudizio inappellabile del Collegio dei Probiviri.

Articolo 16

Disposizioni finali
Per tutto quanto non regolato dal presente Statuto, si deve fare riferimento
alle norme e alle disposizioni del codice Civile e delle vigenti normative in materia.

Per tutto quanto non regolato dal presente Statuto, si deve fare riferimento alle norme e alle disposizioni del codice Civile e delle vigenti normative in materia.