"ASSOCIAZIONE VALLE UMBRA"
"G.A.L."
Articolo
1
Denominazione e sede
è costituita, ai sensi degli artt. 36 e segg del
C.C.,
l'Associazione non riconosciuta denominata
"ASSOCIAZIONE VALLE UMBRA - G.A.L.".
L'Associazione ha sede in Foligno Via Cesare Agostini 5.
L'assemblea, nei modi e nelle forme di legge,
potrà istituire sedi secondarie anche altrove.
Articolo
2
Durata
La durata dell'Associazione è fissata sino al 31
Dicembre 2010;
essa potrà essere prorogata, ovvero soppressa,
prima di tale data con delibera dell'Assemblea.
Articolo
3
Funzioni
L'associazione non ha scopo di lucro ed è costituita,
in via prioritaria, per l'attuazione di un Progetto Pilota
finalizzato a costituire un gruppo di Azione locale,
così come previsto dai programmi comunitari,
ed in particolare dal Programma Leader, il cui ambito di
operatività
ricade nelle aree di cui al Reg. CEE n. 2052/88 Ob. 5/b.
L'Associazione assume fin d'ora a tutti gli effetti il ruolo,
le funzioni,
gli obblighi e le responsabilità di Gruppo di Azione
Locale.
L'associazione
opera nell'ambito del territorio dei comuni
di Assisi, Gubbio, Massa Martana, Nocera Umbra,
Valfabbrica, Bevagna, Campello sul Clitunno, Castel Ritaldi,
Foligno, Giano dell'Umbria, Gualdo Cattaneo, Montefalco,
Spello, Trevi, Valtopina.
Con delibera del Consiglio Direttivo possono essere iscritti
soggetti
pubblici e privati operanti in tutto il territorio nazionale
e regionale.
Articolo
4
Scopi
L'Associazione intende far fronte ai problemi dello sviluppo
economico locale,
alle attese di nuove occasioni di investimento da parte
degli operatori
pubblici e dei soggetti privati, alla necessità di
creare
nuove forme di impiego dei fattori produttivi, a cominciare
dal capitale umano,
tutto ciò in armonia con gli obiettivi della Comunità
Europea e coerentemente
con i piani di sviluppo regionali, provinciali e locali.
Sul piano operativo l'Associazione interviene nei settori
dell'agricoltura,
dell'artigianato e della piccola impresa, del turismo, della
cultura e del terziario.
In particolare le misure di intervento si propongono lo
scopo di creare,
sviluppare e sostenere nuova occupazione e imprenditorialità
nei settori sopra richiamati.
L'associazione si propone in particolare l'obiettivo di
animare,
sostenere ed incentivare lo sviluppo rurale (visto nel suo
insieme di attività agricole, agrituristiche, artigianali,
culturali e di servizio) tramite i seguenti interventi di:
1) - promozione e valutazione per il restauro di immobili
rustici
e loro finalizzazione economica nel contesto delle attività
dell'Associazione;
2) - programmazione e pianificazione aziendale per linee
di prodotti
e/o processi allo scopo di migliorare la qualità
dell'offerta di prodotti e servizi locali;
3) - valorizzazione del patrimonio, storico-artistico-ambientale,
nonché di quello riferito all'archeologia industriale,
previo interventi di promozione turistico-culturali e secondo
un approccio a "filiera": arte/turismo/territorio;
4) - promozione e assistenza tecnica a produttori e manufatti
tipici e
annesse azioni di supporto di ordine qualitativo e manutentivo;
5) - promozione e realizzazione di studi , ricerche e di
attività formativa,
quest'ultime rivolte agli operatori economici e ai giovani
particolarmente orientati ad avviare nuove iniziative d'impresa;
6) - fornitura di servizi di consulenza direzionale, cui
provvede un team
di almeno tre professionisti, i quali vengono nominati dal
Consiglio direttivo;
7) - creazione e sviluppo di collegamenti informatici e
telematici tra gli
Associati e tra questi e l'esterno;
8) - realizzare tutte le operazioni contabili e finanziarie,
mobiliari e immobiliari,
inerenti l'oggetto sociale.
In particolare l'Associazione potrà gestire i fondi
comunitari e
nazionali destinati a finanziare i vari programmi, ed in
specie il Programma Leader, divenendo gestore della quota
di sovvenzione globale;
9) - assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi
forma,
in Imprese, Enti, Associazioni, consorzi etc., svolgenti
attività analoga, affine o comunque connessa all'oggetto
sociale
Articolo
5
Soci
Il numero dei soci è illimitato.
I soci hanno diritto a partecipare a tutte le iniziative
promosse dall'Associazione.
La quota di partecipazione per ogni socio è stabilita
in Lire 1.000.000 (unmilione) e può essere rinnovata
di anno in anno con delibera dell'Assemblea.
Possono far parte all'Associazione imprese singole, in forma
associata e/o consorziata, cooperative, società artigiane,
industriali, finanziarie e del credito, Enti Pubblici, e
loro organismi strumentali, operanti nell'ambito territoriale
previsto dall'art. 3, salvo deroghe da concedersi caso per
caso dal consiglio Direttivo.
Le imprese e gli Enti che fanno richiesta di adesione all'Associazione
devono inoltrare istanza, sottoscritta dal legale rappresentante,
al consiglio Direttivo, il quale decide con voto unanime
prendendo
in considerazione la compatibilità esistente tra
l'attività del richiedente e
le finalità e i piani operativi dell'associazione.
L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato
e non può essere disposta
per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il
diritto di recesso.
Successivamente alla domanda di adesione i Soci si impegnano
a
1- comunicare l'elenco dei terreni, nonché l'attività,
le produzioni, i servizi della propria Azienda/Ente e l'ambito
di interesse dell'Associazione nel quale essa/esso opera
(agricoltura, agriturismo, servizi, artigianato, piccola
impresa);
2- versare la quota di adesione.
La quota non è trasmissibile, ad eccezione dei trasferimenti
a causa di morte, fermo restando nell'avente causa il possesso
dei requisiti previsti dall'art. 5 per la partecipazione
all'Associazione.
La qualità di socio si perde per:
- recesso;
- decesso;
- per esclusione motivata, che viene comunicata con delibera
scritta dal Consiglio direttivo al Socio che svolge attività
contrarie alle finalità dell'Associazione.
L'interessato ha facoltà di ricorrere al giudizio
del Collegio dei Probiviri.
Il socio può in qualsiasi momento comunicare, a mezzo
lettera raccomandata con avviso di ricevimento, la sua volontà
di recedere dall'Associazione.
Tale recesso ha efficacia dall'inizio del secondo mese successivo
al ricevimento
della comunicazione di recesso, fatti salvi gli impegni
assunti
nella sua qualità di socio.
Articolo
6
Organi sociali
Organi dell'Associazione sono:
- l'Assemblea Generale dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Collegio dei Revisori dei Conti;
- il Collegio dei Probiviri
Articolo
7
L'Assemblea Generale dei Soci
L'Assemblea Generale è costituita da tutti i Soci
che risultano iscritti
da almeno tre mesi all'Associazione e viene convocata una
volta all'anno,
entro quattro mesi alla chiusura dell'esercizio sociale,
e ogni qualvolta
il Consiglio direttivo lo riterrà utile e/o quando
ne sia fatta richiesta
da almeno 1/5 (un quinto) dei Soci aventi diritto al voto.
A ciascun socio è attribuito un voto. Nessun socio
può portare
oltre al proprio voto, più di due deleghe.
L'Assemblea generale è convocata dal Presidente a
mezzo lettera raccomandata
(a mezzo telegramma in casi di urgenza) e contiene l'indicazione
e l'elenco delle materie da trattare.
Della
convocazione dell'assemblea è data pubblicità
mediante affissione dell'avviso agli Albi Pretori dei Comuni
dell'area G.A.L..
Nella stessa forma è data pubblicità alle
deliberazioni di approvazione
del bilancio preventivo e del conto consuntivo.
L'Assemblea Generale è presieduta dal Presidente
ed è validamente costituita,
in prima convocazione, con la presenza della maggioranza
dei Soci e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero
dei soci presenti e
delibera a maggioranza semplice tranne in caso di:
- scioglimento dell'Associazione;
- modifiche statutarie;
per i quali è necessaria la maggioranza dei due terzi
dei presenti
anche in seconda convocazione.
Compiti dell'Assemblea Generale sono:
1- deliberare, su relazione del Presidente, circa l'andamento
ed
i programmi di attività dell'Associazione;
2- procedere all'elezione del Consiglio Direttivo, fissandone
anche gli emolumenti;
3- deliberare a maggioranza assoluta circa il conto consuntivo
ed il bilancio preventivo predisposti dal Consiglio Direttivo
e stabilire la quota annuale a carico dei Soci, nonché
i termini di versamento.
Le deliberazioni dell'Assemblea Generale sono fatte risultare
da un verbale firmato dal Presidente e dal Segretario verbalizzante
nominato per l'occasione dall'assemblea..
Articolo 7 Bis
1- Gli esercizi dell'Associazione chiudono il 31 dicembre
di ogni anno. Per ogni esercizio è predisposto un
bilancio preventivo e un bilancio consuntivo.
2- Entro il 28 febbraio di ciascun anno il Consiglio Direttivo
è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo
dell'esercizio precedente da sottoporre all'approvazione
dell'assemblea entro il 30 aprile di ciascun anno.
3- Entro il 30 settembre di ciascun anno il Consiglio Direttivo
è convocato per la predisposizione del bilancio preventivo
del successivo esercizio da sottoporre all'approvazione
dell'assemblea entro il 30 novembre di ciascun anno.
4- I bilanci debbono restare depositati presso la sede dell'Associazione
nei 15 (quindici) giorni che precedono l'assemblea convocata
per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro
che abbiano motivato interesse alla loro lettura.
La richiesta di copie è soddisfatta dall'Associzione
a spese del richiedente.
Articolo
8
Il Consiglio Direttivo
il Consiglio Direttivo è composto, compreso il Presidente
e, se nominato,
il Vice Presidente, da tre a cinque membri.
I Consiglieri vengono eletti dall'Assemblea generale dei
Soci e
durano in carica un biennio e sono rieleggibili.
Il Consiglio Direttivo in particolare:
1)- elegge il Presidente scegliendolo tra i Soci imprenditori;
2)- formula annualmente il conto consuntivo ed il bilancio
preventivo;
3)- delibera circa l'ammissione, il recesso, la decadenza
o l'esclusione dei soci;
4)- sottopone all'approvazione dell'Assemblea Generale
le eventuali modifiche al presente Statuto;
5)- procede all'assunzione di eventuali dipendenti, determinandone
la retribuzione;
6)- nomina i rappresentanti del G.A.L., relativamente all'attuazione
del Progetto Leader, che parteciperanno alle operazioni
di controllo e
di collaudo svolte dalla Amministrazione Nazionale.
Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il
Presidente lo ritenga
necessario o comunque almeno una volta al mese.
Il Consigliere, che senza giustificato motivo, manca a più
di tre sedute consecutive,
è considerato dimissionario e sarà sostituito
con un Socio individuato dal Consiglio Direttivo la cui
nomina sarà sottoposta a ratifica dell'Assemblea
Generale
nella sua prima convocazione.
Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono valide con
la maggioranza
dei 2/3 (due terzi) dei suoi membri.
Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente
e, in sua assenza, dal Vice Presidente, se nominato, ovvero
dal Consigliere più anziano di età.
Articolo
9
Il Presidente
Il Presidente ha la rappresentanza legale della Associazione
nei confronti dei terzi ed in giudizio e cura l'esecuzione
dei deliberati
dell'Assemblea Generale e del consiglio Direttivo.
In particolare il Presidente ha il potere di:
1)- esigere importi a qualsiasi titolo dovuti sia da privati
che da Enti Pubblici, rilasciandone apposita quietanza;
in particolare potrà firmare, in nome e per conto
dell'Associazione su delibera del Consiglio direttivo, atti
di costituzione di garanzia, anche fidejussorie, che venissero
richieste da CEE,
Stato o Regione nell'ambito del finanziamento dei vari programmi
ed
in specie per l'attuazione del Programma Leader;
2)- svolgere ogni altra attività nell'ambito dei
poteri conferitigli
dall'Assemblea Generale dei Soci.
Articolo
10
Il Collegio dei Revisori dei Conti
1- Il Collegio dei Revisori dei Conti si compone di tre
membri effettivi e
di due supplenti (questi ultimi subentreranno in ogni caso
di
cessazione di un membro effettivo).
2- L'incarico di Revisore dei Conti è incompatibile
con la carica di Consigliere.
3- Per la durata in carica, la rieleggibilità e il
compenso valgono le norme
dettate nel presente Statuto per i membri del Consiglio
Direttivo.
4- I Revisori dei Conti curano la tenuta del Libro delle
Adunanze
dei Revisori dei Conti, partecipano di diritto alle adunanze
dell'Assemblea e,
senza diritto di voto, a quelle del Consiglio Direttivo,
con facoltà di parola ma senza diritto di voto, verificano
la regolare tenuta della contabilità dell'associazione
e dei relativi libri, danno parere sui bilanci.
Articolo
11
Collegi dei Probiviri
il collegio dei Probiviri è composto da tre membri
scelti dal consiglio direttivo
tra persone non socie dell'Associazione.
La funzione di proboviro è incompatibile con ogni
incarico dell'Associazione.
Il collegio dei Probiviri:
- giudica sull'appello del socio contro l'esclusione di
cui
al precedente articolo 5;
- giudica ex bono et aequo, senza formalità, sulle
controversie che
dovessero insorgere tra i soci, tra questi e l'Associazione
relativamente all'applicazione del presente Statuto e del
Regolamento;
- presta il proprio parere, se richiesto dal Consiglio direttivo,
per questioni interpretative inerenti lo Statuto ed i regolamenti
e riguardo
le scritture contabili dell'Associazione.
Al Collegio dei Probiviri, per quanto compatibili, si applicano
le disposizioni previste per il Consiglio Direttivo.
Articolo
12
Fondo Comune
Il Fondo Comune dell'Associazione è costituito dalle
quote Sociali e da tutte le eventuali sopravvenienze attive,
da ogni contributo di enti privati e pubblici e da quanto
altro (beni mobili ed immobili) posseduto dall'Associazione.
Articolo
13
Esercizio Sociale
L'esercizio sociale va dal 1 Gennaio al 31 Dicembre di ogni
anno. Alla fine di ogni esercizio, il Consiglio Direttivo
provvede alla redazione del Bilancio secondo oculati criteri
di amministrazione e prudenza.
Eventuali residui attivi saranno destinati al fondo speciale
per lo sviluppo della cultura d'impresa nei giovani e annesse
attività formative e di ricerca.
Articolo
13 Bis
All'Associazione è vietato distribuire, anche in
modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque determinati,
nonché fondi, riserve o capitale durante la vita
dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la
distribuzione non siano imposte dalla legge.
Articolo
13 Ter
In caso di scioglimento, per qualunque causa, l'Associazione
ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre associazioni
con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità,
sentito l'organismo di controllo di cui all'art.3, comma
19°, della Legge 23 dicembre 1996 n. 662, e salvo diversa
destinazione.
Articolo
14
Regolamento
Il funzionamento tecnico amministrativo dell'associazione
e le applicazioni delle sanzioni nei confronti die soci,
saranno disciplinati da un Regolamento interno da compilarsi
dal Consiglio Direttivo e da approvare dall'Assemblea generale.
Articolo
15
Clausola Arbitrale
Ogni controversia inerente allo Statuto ed ai Regolamenti
tra i soci,
tra questi e l'associazione, tra gli organi dell'Associazione,
è rimessa al giudizio inappellabile del Collegio
dei Probiviri.
Articolo
16
Disposizioni finali
Per tutto quanto non regolato dal presente Statuto, si deve
fare riferimento
alle norme e alle disposizioni del codice Civile e delle
vigenti normative in materia.
Per tutto quanto non
regolato dal presente Statuto, si deve fare riferimento
alle norme e alle disposizioni del codice Civile e delle
vigenti normative in materia.